La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Sociologo, ossia la figura professionale che studia, osserva, rileva e analizza fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali, ne interpreta il loro manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza e mutamento, attraverso la costruzione e l'utilizzo di specifici indicatori e di modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario livello di generalizzabilità e applicabilità. Anche in accordo con altre figure professionali, il Sociologo:
a) ricostruisce nessi casuali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti (per esempio, innovazioni, riforme, politiche e interventi), nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;
b) progetta e rende operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di ricerca, nonché della attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita degli attori che in esse operano.
Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EDF) e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.
Nella presente norma detta figura è articolata in due livelli professionali: Sociologo di base (vedere punto 3.10) e Sociologo Specialista (vedere punto 3.11).