Prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore degli impianti termici degli edifici. Si applica a tutti i generatori di calore con potenza termica nominale del focolare maggiore o uguale a 4 kW alimentati a combustibile gassoso e /o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. Sono prescritte le seguenti procedure: - misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore; - misurazione in opera della concentrazione di monossido di carbonio nei prodotti della combustione; - misurazione in opera dell'indice di fumosita' (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi); Non si applica a: - impianti inseriti in cicli di processo; - stufe, caminetti, radiatori individuali; - apparecchi unifamiliari per produzione di acqua calda; - generatori di calore alimentati a combustibile solido.