La norma determina le specifiche e la classificazione per biocombustibili solidi costituiti da materiale naturale e trattato derivato da:
a) silvicoltura e colture arboree;
b) agricoltura e orticoltura;
c) acquicoltura.
Il materiale trattato chimicamente potrebbe non può includere livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori caratteristici del materiale vergine (vedere appendice B) o superiori ai valori caratteristici del paese di origine.